GIORNO DEL DONO
Il quattro ottobre, in Italia, si celebra la Festa di San Francesco e non solo. Dal 2015 si celebra la giornata del Dono. Questa giornata è stata istituita con la volontà di celebrare il volontariato e la ricchezza ed il valore del donare.
Il Comune di Arborea, ha aderito nel 2017 e nel 2018 all'iniziativa e, con i nostri alunni, abbiamo parlato del significato del dono e dei sentimenti che si provano sia nel donare che nel ricevere. Durante la mattina abbiamo visitato il Centro Anziani "Avanzini" di Arborea e i bambini hanno incontrato gli ospiti della struttura.
http://www.istitutoitalianodonazione.it/
LEGGE 14 luglio 2015, n. 110
Istituzione del «Giorno del dono». (15G00124)
(GU n.167 del 21-7-2015)
Vigente al: 5-8-2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. La Repubblica italiana riconosce il 4 ottobre di ogni anno «Giorno del dono», al fine di offrire ai cittadini l'opportunita' di acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le scelte e le attivita' donative possono recare alla crescita della societa' italiana, ravvisando in esse una forma di impegno e di partecipazione nella quale i valori primari della liberta' e della solidarieta' affermati dalla Costituzione trovano un'espressione altamente degna di essere riconosciuta e promossa.
Art. 2 1. In occasione del «Giorno del dono» di cui all'articolo 1, possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, cerimonie, iniziative, incontri, momenti comuni di riflessione, presentazioni, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, affinche' l'idea e la pratica del dono siano oggetto di attenzione in tutte le forme che possono assumere e affinche' la loro importanza riceva il conforto di approfondimenti culturali e di testimonianze riguardanti le esperienze di impegno libero e gratuito che di fatto si realizzano nella societa' italiana. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 3 1. Il «Giorno del dono» di cui all'articolo 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 luglio 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando